Articoli
Opposizione a cartella esattoriale e responsabilità del concessionario - PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvana Bagnoli   
Giovedì 20 Febbraio 2014 18:47

Impugnare cartelle esattoriali illegittime.........ecc.

 

 

http://www.laleggepertutti.it/12924_opposizione-a-cartella-esattoriale-e-responsabilita-del-concessionario

 
Anche la banca deve rispettare alcune regole per pignorare la casa PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvana Bagnoli   
Giovedì 20 Febbraio 2014 18:40

Regole generali per la tutela dei debitori nei confronti delle Banche e dei pignoramenti immobiliari, ipoteche, esecuzioni

forzate, aste giudiziarie.

 

 

http://www.laleggepertutti.it/10620_anche-la-banca-deve-rispettare-alcune-regole-per-pignorare-la-casa

15.00

 

 

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STUDIO LEGALE AVV.
ANGELO GRECO

di GIUSEPPE CALOMINO
Regole generali per la tutela dei debitori nei confronti delle banche e dei pignoramenti immobiliari, ipoteche, esecuzioni forzate, aste giudiziarie. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/10620_anche-la-banca-deve-rispettare-alcune-regole-per-pignorare-la-casa#sthash.EfZYZSpz.dpuf
 
Decreto del Fare,Art.83 Mediazione Civile Obbligatoria-locazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvana Bagnoli   
Giovedì 20 Febbraio 2014 18:29
Con il decreto legge approvato ieri - 15 giugno - dal Consiglio dei ministri è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione in materia civile e commerciale.
Riproposta come strumento deflattivo del contenzioso, la mediazione viene ora aggiornata in diversi punti, che modificano ed integrano il precedente decreto legislativo 28 del 2010, recependo, in gran parte, le richieste formulate dall'avvocatura.
Le novità, nel dettaglio, sono le seguenti:
1) vengono escluse dall'obbligatorietà le liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (mentre le altre materie, dal condominio alle successioni sono confermate);

2) viene introdotta una forma di mediazione "prescritta" dal giudice, anche fuori dei casi di obbligatorietà;

3) si prevede l'integrale gratuità della mediazione per i soggetti che hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4) si introduce un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, potranno verificare se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;

5) vengono forfettizzati e diminuiti i costi della mediazione, specie se obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare;

6) le procedure di mediazione dovranno concludersi in 3 mesi, invece dei 4 fissati in precedenza;

7) perchè l'accordo di mediazione possa divenire titolo esecutivo, lo stesso dovrà essere omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;

8) agli avvocati viene riconosciuta di diritto la qualità di mediatori.

9) sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice, alla prima udienza o sino al termine dell'istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa, il cui rifiuto senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.


http://www.resolutia.it/resolutia/index.php/categoria-notizia-principale/43-mediazione-dati-positivi

 

Maidealista alias Marco |
http://www.laketours.it/siteimgs/castellicannero.jpg
Moderatore Forum

Staff di propit.it
 
Per alcune materie prima dal Conciliatore e ,in caso, dal Giudice PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvana Bagnoli   
Giovedì 20 Febbraio 2014 18:25
Noto che talvolta le discussioni in questo forum ( e non solo in questo ) vengono concluse invitando colui che ha inserito l’ O.P. (Original Post ) a rivolgersi al Tribunale competente avvertendolo della lunghezza delle cause e dei conseguenti costi . La critica positiva ( e spero educata ) a chi interviene nella discussione è che spesso chi replica anche con competenza , tende a dimenticare una cosa fondamentale ossia che dal 20 settembre 2013 (DL 69/2013) è stata reintrodotta l’obbligatorietà per le materie sotto indicate di esperire preventivamente una mediazione-conciliazione da concludere entro 3 mesi (piu’ avanti MC). La norma originale ( D.Lgs 28/2010) è rimasta sospesa fino al 19 settembre 2013 per opposizione da parte dell’ ordine degli avvocati: Dal 20 settembre 2013 , vista la rimessa "in pista" della norma , non si può andare diritti in tribunale ma occorre transitare per forza dalla MC con l'ausilio obbligatorio dell'avvocato
(qui sta in fatto la novità) .

Cosa è obbligatoriamente conciliabile ?:
- controversie inerenti i diritti reali (proprieta', usufrutto, etc);
- controversie inerenti la divisione;
- controversie inerenti le successioni ereditarie;
- controversie inerenti i patti di famiglia;
- controversie inerenti la locazione e l'affitto di aziende;
- controversie inerenti il comodato;
- controversie inerenti la responsabilita' medica;
- controversie inerenti la responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di .pubblicità
- controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- controversie inerenti questioni condominiali.

Cosa è la MC ? e' un procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l'aiuto di un terzo, il mediatore appunto. La MC è gestita da organismi autorizzati e controllati dal Ministero della Giustizia; l’elenco è facilmente reperibile sul sito del Ministero. In prima battuta occorre rivolgersi a questi organismi ( ADR) per cercare di comporre “stragiudizialmente”la controversia . Puo’ essere che una parte non aderisca o la faccia fallire e per cui ci si debba rivolgersi in seconda battuta al Giudice ; ma cosi’ facendo non risolve nulla in quanto il Giudice là imporrà di nuovo " rimandando le parti alla partenza, un po’ come il gioco dell’oca"; in questo caso la conciliazione si dice Giudiziale .
Sui vari siti si trovano inoltre i costi (che bisognerà sostenere oltre la inevitabile parcella dell’avvocato ), i tempi ed i criteri della procedura conciliativa ; se la stessa viene esperita solo i costi dell’ organo di mediazione adito , sono recuperabili in tutto o in parte nella dichiarazione dei redditi.

Cosa non è conciliabile ?
- procedimenti che hanno carattere di urgenza, fino al momento in cui inizia il giudizio di merito; poi non è piu' preclusa.
-i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (opposizione a decreto ingiuntivo), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice);
- i procedimenti possessori,fino alla pronuncia dei provvedimenti del giudice, ovvero prima che inizi il giudizio di merito;
- i procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata ( fermo amministrativo, pignoramento, etc.);
- i procedimenti in camera di consiglio;
- le azioni civili esercitate nei processi penali;
- le azioni inibitorie delle clausole vessatorie e alle azioni delle associazioni di consumatori;
- le cause collettive disciplinate dall' art.140 bis del codice del consumo


EnnioR

Ennio Alessandro Rossi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
Esperto di propit.it
Commercialista Esperto nella Compravendita Immobiliare

 
Nuovo sito On Line PDF Stampa E-mail
Scritto da Silvana Bagnoli   
Venerdì 15 Luglio 2011 08:41

Finalmente Bologna Programme ha il suo nuovo sito completamente on line. Stay Tuned!