Per alcune materie prima dal Conciliatore e ,in caso, dal Giudice |
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Scritto da Silvana Bagnoli
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Giovedì 20 Febbraio 2014 18:25 |
Noto che talvolta le discussioni in questo forum ( e non solo in questo ) vengono concluse invitando colui che ha inserito l’ O.P. (Original Post ) a rivolgersi al Tribunale competente avvertendolo della lunghezza delle cause e dei conseguenti costi . La critica positiva ( e spero educata ) a chi interviene nella discussione è che spesso chi replica anche con competenza , tende a dimenticare una cosa fondamentale ossia che dal 20 settembre 2013 (DL 69/2013) è stata reintrodotta l’obbligatorietà per le materie sotto indicate di esperire preventivamente una mediazione-conciliazione da concludere entro 3 mesi (piu’ avanti MC). La norma originale ( D.Lgs 28/2010) è rimasta sospesa fino al 19 settembre 2013 per opposizione da parte dell’ ordine degli avvocati: Dal 20 settembre 2013 , vista la rimessa "in pista" della norma , non si può andare diritti in tribunale ma occorre transitare per forza dalla MC con l'ausilio obbligatorio dell'avvocato (qui sta in fatto la novità) . Cosa è obbligatoriamente conciliabile ?: - controversie inerenti i diritti reali (proprieta', usufrutto, etc); - controversie inerenti la divisione; - controversie inerenti le successioni ereditarie; - controversie inerenti i patti di famiglia; - controversie inerenti la locazione e l'affitto di aziende; - controversie inerenti il comodato; - controversie inerenti la responsabilita' medica; - controversie inerenti la responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di .pubblicità - controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari; - controversie inerenti questioni condominiali. Cosa è la MC ? e' un procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l'aiuto di un terzo, il mediatore appunto. La MC è gestita da organismi autorizzati e controllati dal Ministero della Giustizia; l’elenco è facilmente reperibile sul sito del Ministero. In prima battuta occorre rivolgersi a questi organismi ( ADR) per cercare di comporre “stragiudizialmente”la controversia . Puo’ essere che una parte non aderisca o la faccia fallire e per cui ci si debba rivolgersi in seconda battuta al Giudice ; ma cosi’ facendo non risolve nulla in quanto il Giudice là imporrà di nuovo " rimandando le parti alla partenza, un po’ come il gioco dell’oca"; in questo caso la conciliazione si dice Giudiziale . Sui vari siti si trovano inoltre i costi (che bisognerà sostenere oltre la inevitabile parcella dell’avvocato ), i tempi ed i criteri della procedura conciliativa ; se la stessa viene esperita solo i costi dell’ organo di mediazione adito , sono recuperabili in tutto o in parte nella dichiarazione dei redditi. Cosa non è conciliabile ? - procedimenti che hanno carattere di urgenza, fino al momento in cui inizia il giudizio di merito; poi non è piu' preclusa. -i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (opposizione a decreto ingiuntivo), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. - i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice); - i procedimenti possessori,fino alla pronuncia dei provvedimenti del giudice, ovvero prima che inizi il giudizio di merito; - i procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata ( fermo amministrativo, pignoramento, etc.); - i procedimenti in camera di consiglio; - le azioni civili esercitate nei processi penali; - le azioni inibitorie delle clausole vessatorie e alle azioni delle associazioni di consumatori; - le cause collettive disciplinate dall' art.140 bis del codice del consumo EnnioR
Ennio Alessandro Rossi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra Esperto di propit.it Commercialista Esperto nella Compravendita Immobiliare
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