Per alcune materie prima dal Conciliatore e ,in caso, dal Giudice Stampa
Scritto da Silvana Bagnoli   
Giovedì 20 Febbraio 2014 18:25
Noto che talvolta le discussioni in questo forum ( e non solo in questo ) vengono concluse invitando colui che ha inserito l’ O.P. (Original Post ) a rivolgersi al Tribunale competente avvertendolo della lunghezza delle cause e dei conseguenti costi . La critica positiva ( e spero educata ) a chi interviene nella discussione è che spesso chi replica anche con competenza , tende a dimenticare una cosa fondamentale ossia che dal 20 settembre 2013 (DL 69/2013) è stata reintrodotta l’obbligatorietà per le materie sotto indicate di esperire preventivamente una mediazione-conciliazione da concludere entro 3 mesi (piu’ avanti MC). La norma originale ( D.Lgs 28/2010) è rimasta sospesa fino al 19 settembre 2013 per opposizione da parte dell’ ordine degli avvocati: Dal 20 settembre 2013 , vista la rimessa "in pista" della norma , non si può andare diritti in tribunale ma occorre transitare per forza dalla MC con l'ausilio obbligatorio dell'avvocato
(qui sta in fatto la novità) .

Cosa è obbligatoriamente conciliabile ?:
- controversie inerenti i diritti reali (proprieta', usufrutto, etc);
- controversie inerenti la divisione;
- controversie inerenti le successioni ereditarie;
- controversie inerenti i patti di famiglia;
- controversie inerenti la locazione e l'affitto di aziende;
- controversie inerenti il comodato;
- controversie inerenti la responsabilita' medica;
- controversie inerenti la responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di .pubblicità
- controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- controversie inerenti questioni condominiali.

Cosa è la MC ? e' un procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l'aiuto di un terzo, il mediatore appunto. La MC è gestita da organismi autorizzati e controllati dal Ministero della Giustizia; l’elenco è facilmente reperibile sul sito del Ministero. In prima battuta occorre rivolgersi a questi organismi ( ADR) per cercare di comporre “stragiudizialmente”la controversia . Puo’ essere che una parte non aderisca o la faccia fallire e per cui ci si debba rivolgersi in seconda battuta al Giudice ; ma cosi’ facendo non risolve nulla in quanto il Giudice là imporrà di nuovo " rimandando le parti alla partenza, un po’ come il gioco dell’oca"; in questo caso la conciliazione si dice Giudiziale .
Sui vari siti si trovano inoltre i costi (che bisognerà sostenere oltre la inevitabile parcella dell’avvocato ), i tempi ed i criteri della procedura conciliativa ; se la stessa viene esperita solo i costi dell’ organo di mediazione adito , sono recuperabili in tutto o in parte nella dichiarazione dei redditi.

Cosa non è conciliabile ?
- procedimenti che hanno carattere di urgenza, fino al momento in cui inizia il giudizio di merito; poi non è piu' preclusa.
-i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (opposizione a decreto ingiuntivo), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice);
- i procedimenti possessori,fino alla pronuncia dei provvedimenti del giudice, ovvero prima che inizi il giudizio di merito;
- i procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata ( fermo amministrativo, pignoramento, etc.);
- i procedimenti in camera di consiglio;
- le azioni civili esercitate nei processi penali;
- le azioni inibitorie delle clausole vessatorie e alle azioni delle associazioni di consumatori;
- le cause collettive disciplinate dall' art.140 bis del codice del consumo


EnnioR

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Esperto di propit.it
Commercialista Esperto nella Compravendita Immobiliare